Art. 1.
(Finalità e princìpi).

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale di montagna, di collina e lungo il corso dei fiumi, dei laghi e dei torrenti, di proprietà demaniale dello Stato, delle regioni e degli enti locali, quali beni indispensabili per la preservazione della qualità della vita e per la salvaguardia del territorio, per la tutela e la difesa del patrimonio ambientale, nonché per la difesa e la protezione dagli incendi. Le medesime disposizioni costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
      2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla pubblicazione dell'elenco delle proprietà demaniali di montagna, di collina e lungo il corso dei fiumi, dei torrenti e dei laghi.